Riforma disabilità: il medico legale nell'UVB e nell'ICF

Le mani di una persona anziana appoggiate ferme sul tavolo di una commissione, di fronte alle mani del medico accanto a un fascicolo chiuso

Guida all'articolo

    La riforma della disabilità introdotta dal D.Lgs 3 maggio 2024, n. 62 viene raccontata quasi sempre dal lato di chi chiede l'accertamento: tempi, moduli, benefici. Questa guida la legge dall'altro lato del tavolo, quello del Medico Legale che siede nell'unità di valutazione di base, applica i criteri e firma l'atto conclusivo.

    C'è una ragione tecnica per farlo adesso. Fra l'entrata in vigore del decreto e la sua estensione nazionale, la riforma ha definito con precisione chi valuta, mentre come si valuta resta affidato a un regolamento non ancora adottato. Le due cose sono arrivate in ordine inverso, e il professionista se ne accorge in commissione.

    Che cosa cambia, in concreto, per il Medico Legale?

    Due fatti, entrambi verificabili sul testo di legge. La presidenza dell'UVB non è più riservata allo specialista in medicina legale, e dal 20 febbraio 2026 non esiste più l'obbligo che almeno un componente della commissione lo sia. I criteri ICD/ICF che dovrebbero sostituire le tabelle del 1992 valgono invece, ad oggi, per tre sole patologie. Quello che segue sta sulla lettera della norma vigente e sugli atti dell'INPS: composizione dell'unità di valutazione di base (UVB), ruolo di ICD e ICF nel verbale e funzionamento del WHODAS 2.0.

    La disciplina della commissione non sta dove il lettore si aspetta di trovarla: l'art. 9, comma 3 del D.Lgs 62/2024 sostituisce integralmente l'art. 4 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e vive quindi nel capoverso articolo 4 della legge 104.

    Un avvertimento sull'organo. L'art. 9 disciplina l'UVB, la valutazione di base condotta da medici nominati dall'INPS. L'art. 24 disciplina l'unità di valutazione multidimensionale (UVM), la fase successiva che elabora il progetto di vita con i servizi territoriali. Nell'UVM non è previsto alcun medico legale: è il punto in cui l'errore di attribuzione ricorre più spesso.

    Chi presiede oggi l'unità di valutazione di base?

    Un medico dell'INPS specializzato in medicina legale, in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini. Fino al 19 febbraio 2026 la presidenza era riservata al solo specialista in medicina legale.

    La modifica è opera dell'art. 7, comma 3, lettera a) del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito dalla L. 20 aprile 2026, n. 50. Lo stesso atto interviene sull'art. 4, comma 2, della L. 104/1992 con tre operazioni distinte:

    • Estensione della presidenza a medicina del lavoro e «altre specializzazioni equipollenti o affini».
    • Supplenza abbassata da tre anni a un anno di attività «in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale», senza più il vincolo che l'esperienza sia maturata in organi dell'INPS.
    • Soppressione del quarto periodo, quello che imponeva la presenza di almeno uno specialista fra i componenti.
    Periodo della norma Testo originario (30/06/2024 - 19/02/2026) Testo vigente (dal 20/02/2026)
    Presidenza della commissione «Le commissioni sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale» «… specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o in altre specializzazioni equipollenti o affini»
    Clausola di supplenza Medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento dell'INPS in materia assistenziale o previdenziale Medico che abbia svolto attività per almeno un anno in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale (cade il vincolo «in organi INPS»)
    Garanzia di composizione «In ogni caso, almeno uno dei componenti deve essere un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini» Periodo soppresso. Nessun obbligo di presenza di uno specialista in medicina legale o del lavoro fra i componenti
    Norma modificativa Art. 9 c.3 D.Lgs 62/2024 (capoverso art. 4 L. 104/1992) Art. 7 c.3 lett. a) nn. 1.1, 1.2 e 1.3 del D.L. 19/02/2026 n. 19, conv. L. 20/04/2026 n. 50

    Le stesse modifiche valgono per le UVB dei minori (art. 4, comma 3), dove è stato però rafforzato un vincolo diverso: almeno un medico specializzato in pediatria, neuropsichiatria infantile o nella disciplina attinente alla patologia.

    La lettura trova conferma istituzionale. La FNOMCeO, nella Comunicazione n. 33 dell'11 marzo 2026 ai Presidenti degli Ordini, chiama per nome la terza modifica come «l'eliminazione dell'obbligo della presenza, tra i componenti delle UVB, di almeno un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini». L'INPS l'ha recepita con il messaggio n. 635 del 23 febbraio 2026, con decorrenza al 20 febbraio 2026: il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta, due mesi prima della conversione.

    Un'UVB può essere composta senza medico legale?

    Sì. Il quarto periodo dell'art. 4, comma 2, che imponeva che «in ogni caso, almeno uno dei componenti» fosse specializzato in medicina legale o del lavoro, è stato soppresso. Con la supplenza allargata, il risultato è che una commissione può oggi essere formata senza alcuno specialista in medicina legale al suo interno.

    Conta la struttura dell'organo. L'UVB si compone di due medici nominati dall'INPS, di un professionista sanitario in rappresentanza di ANMIC, UICI, ENS o ANFFAS (art. 4, comma 4, individuato in base alla condizione di disabilità valutata) e di una sola figura delle aree psicologiche e sociali. La valutazione è definita con almeno tre componenti e, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio (art. 4, comma 5).

    La stessa INPS, nella Rassegna di medicina legale previdenziale e assistenziale n. 0, qualifica l'UVB come collegio perfetto, che delibera solo con tutti i membri presenti, e distingue la valutazione discrezionale, che richiede il contributo di tutti, dall'attività istruttoria, dove la collegialità può essere derogata: è su questa base che ammette di delegare a un componente la somministrazione del WHODAS.

    Resta un punto aperto sull'applicazione quotidiana: la norma non definisce quando un medico con le specializzazioni richieste sia «non disponibile», e la clausola di supplenza, ora ancorata a un anno di esperienza generica, non ha un criterio verificabile dall'esterno.

    Sul merito le posizioni pubbliche sono poche e divergenti. Il Vicepresidente SIMLA Franco Marozzi, in un contributo firmato sul sito della Società del 23 febbraio 2026, ha contestato l'ampliamento della presidenza e il requisito annuale, chiedendo perché si sostituisca il presidente specialista con figure «che […] non hanno alcuna competenza nella materia in discussione o altri specialisti non formati o inesperti (un solo anno di attività)». È un contributo a titolo personale, non un atto del Consiglio Direttivo: la posizione ufficiale della Società resta il position paper del 2022, che rivendica quella valutazione come «competenza storica» della medicina legale.

    In direzione opposta la FISH, unica federazione della disabilità audita in Parlamento sulla conversione del decreto, ha giudicato le modifiche «funzionali a un obiettivo di sistema: evitare che requisiti eccessivamente restrittivi […] producano ritardi, arretrati e, in ultima analisi, compressione di diritti». CGIL e UIL hanno espresso critiche nelle memorie parlamentari. Sulla soppressione del vincolo di composizione non risulta una presa di posizione pubblica della maggior parte delle sigle professionali, né della società scientifica della medicina del lavoro, che quel ruolo non lo ha mai rivendicato.

    Che cosa fanno ICD e ICF nell'atto di valutazione?

    L'ICD codifica la diagnosi e arriva dall'esterno, con il certificato medico introduttivo. L'ICF è il linguaggio con cui l'UVB descrive compromissioni, capacità, profilo di funzionamento e intensità del sostegno. Due strumenti, due funzioni, e la distinzione è scritta nella norma.

    L'art. 10, comma 1 scompone il procedimento in sei operazioni: verifica della condizione di salute «descritta nel certificato medico introduttivo con i codici ICD»; valutazione delle compromissioni durature «in conformità alle indicazioni dell'ICF e tenendo conto dell'ICD»; individuazione dei deficit che rilevano «in termini di capacità secondo l'ICF»; costruzione del profilo di funzionamento sui domini di mobilità e autonomia; valutazione della ricaduta su attività e partecipazione; graduazione del livello di sostegno su quattro gradini.

    Due dettagli che il valutatore paga se li trascura. Il costrutto: la norma ancora la valutazione alla capacità dell'ICF, non alla performance. La versione: l'art. 11 impone l'ICF approvata dalla 54ª Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, applicata congiuntamente all'ICD, mentre la codifica operativa rinvia alla versione italiana del 2018. Nella procedura telematica INPS il codice diagnostico è un ICD-9-CM.

    Nei nuovi criteri l'ICF diventa una codifica alfanumerica che il valutatore scrive, derivata da un parametro oggettivo: il compenso metabolico misurato dall'emoglobina glicata finisce sul codice b540 delle funzioni metaboliche generali con un qualificatore da 0 a 4 per estensione e gravità, cioè b540._2.

    Una nota sul lessico. Il decreto non chiama «verbale» l'atto conclusivo: lo chiama certificato (art. 6, comma 7) e certificato della condizione di disabilità (art. 15). Ha validità non limitata nel tempo, entra nel fascicolo sanitario elettronico e l'art. 13 gli attribuisce valore polifunzionale, sostituendo le certificazioni separate di invalidità civile, cecità e sordità civile, inclusione scolastica e collocamento mirato.

    Perché i nuovi criteri ICD/ICF non sono ancora arrivati?

    Perché il regolamento previsto dall'art. 12 del D.Lgs 62/2024, che deve sostituire il D.M. 5 febbraio 1992, alla verifica condotta il 7 settembre 2026 non risulta adottato. Il termine, oggi fissato al 30 novembre 2026, è già stato prorogato due volte: era il 30 novembre 2024 nel testo originario, spostato al 30 novembre 2025 dal D.L. 71/2024 e infine al 30 novembre 2026 dal D.L. 202/2024, convertito dalla L. 15/2025. La scadenza cade dentro l'orizzonte di questo articolo: prima di applicarne il quadro, il professionista verifichi lo stato del regolamento sulla fonte. Il ritardo era già stato registrato dal Consiglio di Stato nel parere del 25 febbraio 2025.

    Nel frattempo l'unico corpo di criteri ICD/ICF vigente è il D.M. Salute 10 aprile 2025, n. 94, pubblicato in Gazzetta il 27 giugno 2025 e limitato a tre condizioni: disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2, sclerosi multipla. È un regime transitorio, adottato sulla base dell'art. 9 del D.L. 71/2024 e non dell'art. 12, prorogato dal D.L. 19/2026 fino all'entrata in vigore del regolamento definitivo. Per tutto il resto vale ancora la tabella del 1992, come l'INPS scriveva all'avvio della sperimentazione: si valuta «per tutte le patologie, utilizzando le tabelle di cui al decreto interministeriale 5 febbraio 1992».

    Da qui il nodo metodologico più delicato della fase. L'art. 3 del D.M. 94/2025 impone, in comorbilità, di accertare l'invalidità civile con i criteri degli allegati per le patologie sperimentali e «ai sensi del decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, per le altre patologie compresenti», ricomponendo la percentuale con la parte I della tabella del 1992; il livello di sostegno è pari «a quello più elevato tra quelli riconosciuti per ciascuna delle patologie». Nelle province in sperimentazione il valutatore lavora con due sistemi tabellari sullo stesso paziente.

    La ricomposizione segue le regole classiche del concorso: valutazione proporzionale sulle medesime strutture o funzioni, irrilevanza delle condizioni valutate tra zero e il 10 per cento purché non concorrenti, e formula di Balthazard sulle strutture diverse, applicata ai valori in decimali, in successione, con arrotondamento solo sul risultato finale. È lo stesso apparato di calcolo del danno differenziale, qui usato per tenere insieme due generazioni di tabelle. Le nuove tabelle, peraltro, assegnano una classe funzionale con un range percentuale: come nella valutazione delle preesistenze, il valore nasce da un giudizio motivato dentro una fascia.

    Come funziona il WHODAS 2.0 e quanto pesa sulla percentuale?

    È un questionario a 36 item somministrato in circa venti minuti, che restituisce un punteggio su scala 0-100. Sulla percentuale di invalidità civile agisce come moltiplicatore a due scaglioni, per un massimo di dieci punti e mai oltre il 100 per cento.

    Punteggio WHODAS 2.0 Fattore moltiplicativo Effetto sulla percentuale Livello di sostegno (fasce indicative)
    Fino a 25 Nessuno La percentuale resta invariata Sostegno lieve (fascia 1)
    Da 26 a 40 Da 1 a 1,05 Aumento da 0 a 5 punti percentuali Sostegno medio (fascia 2)
    Da 41 a 60 Da 1,06 a 1,10 Aumento da 6 a 10 punti percentuali Sostegno intensivo elevato (fascia 3)
    Da 61 a 100 Da 1,06 a 1,10 Aumento da 6 a 10 punti percentuali Sostegno intensivo molto elevato (fascia 4)
    In ogni caso Il valore è arrotondato all'intero più vicino e non supera mai il 100%. Si usa il punteggio complessivo ST_S36, salvo ST_S32 per anziani in età non lavorativa e persone prive di occupazione retribuita L'UVB assume il livello più alto fra quelli accertati nei diversi domini di vita

    Fonte: D.M. Salute 10 aprile 2025, n. 94, allegato, par. 4.3 (GU n. 147 del 27/06/2025). Le fasce del livello di sostegno sono dichiarate indicative dalla fonte formativa FNOMCeO.

    Il meccanismo è fissato dall'allegato al D.M. 94/2025 ed è riportato in testo nativo dalla Rassegna di medicina legale n. 0 dell'INPS, che lo descrive come un procedimento di scaling: la percentuale già individuata dalla commissione «può essere modificata moltiplicandola per un valore compreso tra 1 e 1,05 in caso di punteggio WHODAS 2.0 compreso tra 26 e 40» oppure «tra 1,06 e 1,10» nella fascia da 41 a 100. Si usa il punteggio complessivo ST_S36, salvo ST_S32 per gli anziani in età non lavorativa e per chi è privo di occupazione retribuita.

    Quattro conseguenze operative, e sono i punti in cui si gioca la motivazione dell'atto.

    • Il valore dentro lo scaglione è discrezionale. La norma dice «un valore compreso tra», non un coefficiente fisso: il collegio sceglie, e quella scelta va motivata.
    • Il punteggio non è vincolante. Integra la valutazione «solo se compatibile con il quadro clinico e documentale riscontrato»; l'integrazione documentale si chiede solo dove serva a riconoscere una percentuale più elevata.
    • Sotto 26 il questionario non tocca la percentuale, ma continua a contare. Le due uscite sono distinte: un punteggio pari o inferiore a 25 corrisponde, nelle fasce indicative, al sostegno lieve. L'UVB assume poi il livello più alto fra quelli accertati nei diversi domini di vita.
    • Non è un'autocertificazione. Il vademecum INPS esclude l'autosomministrazione, ammette la risposta di un proxy e circoscrive le domande agli ultimi trenta giorni. Ai minori il WHODAS non si somministra, per esclusione di legge.

    C'è un motivo per cui lo strumento interessa anche il Medico Legale che non siede in nessuna commissione. Sulla Rassegna di medicina legale n. 1 dell'INPS si legge che «la compilazione del WHODAS 2.0 può pertanto avvenire in autonomia da parte del consulente medico-legale, quale parte integrante della valutazione peritale». Il tema esce dall'UVB ed entra nel contenzioso, con le regole di metodo di ogni relazione di consulenza tecnica d'ufficio e del confronto fra CTU e CTP.

    Chi rilascia il certificato medico introduttivo e cosa deve contenere?

    Lo rilasciano i medici in servizio presso ASL, aziende ospedaliere, IRCCS e centri per le malattie rare. Vi si aggiungono, «come individuati dall'INPS», medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del SSN, medici in quiescenza iscritti all'albo, liberi professionisti e medici delle strutture private accreditate.

    Per questo secondo gruppo esiste un filtro che passa spesso inosservato: l'art. 8, comma 2 chiede all'INPS di acquisire la documentazione della formazione svolta in Educazione continua in medicina sulle «classificazioni internazionali dell'Organizzazione mondiale della sanità». Sul piano operativo l'abilitazione passa da profilazione INPS, firma digitale PAdES e, per i non dipendenti del SSN, dalla dichiarazione sul dossier formativo di gruppo FNOMCeO.

    Il contenuto essenziale sta nell'art. 8, comma 3: dati anagrafici e tessera sanitaria; documentazione dell'accertamento diagnostico «comprensivo di dati anamnestici e catamnestici […]»; la diagnosi codificata in base al sistema dell'ICD; decorso e prognosi. Il cambiamento procedurale più rilevante il testo di legge non lo lascia vedere: lo scrive l'INPS nel messaggio n. 4465 del 27 dicembre 2024, per cui l'invio telematico del certificato «rappresenta, a tutti gli effetti, l'unica modalità per la presentazione dell'istanza», che «non deve essere più completata con l'invio della domanda amministrativa». Il certificato del medico è l'istanza.

    Dove si applica il nuovo iter, e con quali eccezioni?

    Al 7 settembre 2026 la sperimentazione copre 60 territori, raggiunti in tre fasi; il regime nazionale è fissato al 1° gennaio 2027, data a cui l'art. 9, comma 1 affida la gestione all'INPS in via esclusiva. La sperimentazione, originariamente di dodici mesi, è stata portata a ventiquattro e si chiude il 31 dicembre 2026.

    Fase Decorrenza Territori Norma che fissa la data Criteri applicati
    Fase 1 1° gennaio 2025 9 province: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste D.L. 71/2024, art. 9 c.1, conv. L. 106/2024 D.M. Salute 94/2025 per spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla; D.M. 5 febbraio 1992 per tutte le altre condizioni
    Fase 2 30 settembre 2025 11 territori, fra cui la Provincia autonoma di Trento e la Valle d'Aosta D.L. 202/2024, art. 19-quater c.1, conv. L. 15/2025 Nessuna nuova patologia: i criteri previsti per artrite reumatoide, cardiopatie, broncopatie e malattie oncologiche attendono il regolamento
    Fase 3 1° marzo 2026 40 province (Allegato 1 al decreto), fra cui Milano e Roma D.L. 19/2026, art. 7 c.1, conv. L. 50/2026 Restano le tre patologie del D.M. 94/2025, la cui applicazione è prorogata fino all'entrata in vigore del regolamento ex art. 12
    Regime 1° gennaio 2027 Intero territorio nazionale D.Lgs 62/2024, art. 9 c.1, come modificato dal D.L. 202/2024 Subordinati all'adozione del regolamento ex art. 12, atteso entro il 30 novembre 2026

    Le eccezioni sono tre, e cambiano il conteggio.

    • Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano rientrano nel perimetro della sperimentazione, ma il procedimento non è gestito dall'INPS.
    • Gli ultrasettantenni con almeno una patologia cronica e una condizione ingravescente seguono, dal 1° giugno 2026, la procedura previgente anche nei territori in sperimentazione, con il vecchio certificato e la domanda amministrativa entro novanta giorni (messaggio INPS n. 1750 del 27 maggio 2026, in attuazione dell'art. 4, comma 4-quater del D.L. 19/2026). Lo smistamento avviene su due campi a scelta binaria del medico certificatore: nella stessa provincia convivono due procedimenti.
    • Fuori dai territori in sperimentazione valgono le disposizioni previgenti per tutti, indipendentemente dall'età.

    Sui termini il quadro è uniforme: un'unica visita collegiale, documentazione depositabile fino a sette giorni prima, conclusione entro 90 giorni (15 per le patologie oncologiche, 30 per i minori).

    Come si attrezza il Medico Legale che valuta adesso?

    La fase che il professionista attraversa è una convivenza fra due generazioni di criteri, con un impianto ICF prescritto dalla norma e una guida operativa alla sua compilazione che, per ammissione della stessa rivista dell'Istituto, sconta «la mancanza di standard interpretativi condivisi e di un adeguato investimento formativo sull'uso applicativo dell'ICF». La difendibilità dell'atto si sposta tutta sulla motivazione. Cinque presidi il valutatore può darseli subito.

    • Verificare la fase del territorio: la stessa condizione clinica segue procedimenti diversi per provincia, età e data dell'istanza.
    • Tenere separate le due uscite: percentuale di invalidità civile e livello di sostegno nascono da percorsi distinti e vanno motivati separatamente.
    • Motivare il coefficiente WHODAS scelto dentro lo scaglione, e mettere per iscritto anche l'eventuale incompatibilità del punteggio con il quadro clinico.
    • Dichiarare la discontinuità metodologica in comorbilità: quale condizione valutata con i criteri del 2025, quale con il barème del 1992, e come si è ricomposta.
    • Adottare il lessico del decreto: certificato, capacità, livelli di sostegno accanto alla percentuale.

    Nessuno di questi presidi è difficile, ma tutti hanno un alto costo di tempo e un alto rischio di omissione: obbligano a tenere insieme due tabelle, un questionario, una codifica alfanumerica e una tracciabilità documentale, su ogni fascicolo. È il tipo di carico che l'adozione di strumenti digitali verticali permette di governare, ed è la ragione per cui Docsy tiene fascicolo, cronologia clinica e struttura dell'elaborato in un unico flusso.

    Docsy nasce per questa parte del lavoro. È un assistente AI specializzato sulla medicina legale italiana: riconosce la terminologia peritale, applica i barème vigenti e produce una bozza strutturata che il Medico Legale integra, corregge e firma. Il modulo CTU/ATP previdenziale di Docsy è pensato per gli incarichi giudiziari in materia di invalidità e disabilità; il modulo Relazione di parte previdenziale INPS, oggi in fase sperimentale, affronta il versante stragiudiziale. Lo stesso ancoraggio a fonti verificate che regge l'uso dei barème digitali vale a maggior ragione qui, dove i criteri cambiano per patologia, per provincia e per data. In entrambi i casi Docsy produce un elaborato, non una decisione: la valutazione e la firma restano al Medico Legale.

    Che cosa resta riservato al Medico Legale?

    La riforma ha reso la funzione medico-legale non più esclusiva sul piano organizzativo. Sul piano della norma, però, quella funzione è ancora nominata dappertutto. L'art. 5, comma 3, lettera a) chiama il procedimento «processo valutativo medico-legale». La lettera d) conserva le tabelle medico-legali per la sola invalidità civile. L'art. 9, comma 6 finanzia 1.069 medici INPS «per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza». E il Consiglio di Stato, sullo schema dei nuovi criteri, ha messo per iscritto il limite del proprio sindacato: «trattandosi di criteri di natura tecnica e medico-legale, il Collegio non è in grado di formulare […] alcuna valutazione di coerenza».

    La competenza medico-legale resta il presidio tecnico su cui l'intero impianto poggia, anche là dove la norma ha smesso di garantirne la presenza per via organizzativa. Quello che il professionista può fare, adesso, è renderla visibile nell'atto: motivazioni esplicite, criteri dichiarati, tracciabilità documentale. È il terreno su cui Docsy dà il contributo maggiore, perché lavora sulla parte documentale che sottrae tempo al giudizio.

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