Valutazione di base 2027: cosa cambia per il medico legale

Mani di un medico in camice che appoggiano una pila di cartelline blu su uno scaffale bianco, in un ufficio luminoso: il passaggio delle pratiche di invalidità civile alla valutazione di base nazionale dal 2027

Guida all'articolo

    Il 1° gennaio 2027 è la data che la legge fissa per estendere a tutto il territorio nazionale la valutazione di base del D.Lgs 3 maggio 2024, n. 62. Per chi valuta l'invalidità civile, però, quella data non funziona come un interruttore. Nel primo anno di regime nazionale convivono istanze che seguono ancora le regole previgenti, revisioni su cui il testo tace, una fascia di età che resta al vecchio iter per tutto il 2027 e due sistemi tabellari con un perimetro territoriale incerto.

    Questa guida è scritta per il Medico Legale che siede in commissione, assiste la persona come consulente di parte o riceve un incarico di CTU in un ATP previdenziale, e risponde a una domanda pratica: invalidità civile 2027, cosa cambia, pratica per pratica. Composizione dell'UVB, WHODAS 2.0, ICD e ICF e certificato introduttivo sono trattati nella guida alla riforma della disabilità per il Medico Legale. Ogni data è verificata sui testi vigenti al 24 settembre 2026, e dove la norma lascia un punto aperto l'articolo lo dichiara.

    Da quando la valutazione di base diventa nazionale?

    Dal 1° gennaio 2027, secondo l'art. 40, comma 2 del D.Lgs 62/2024, che estende al «restante territorio nazionale» le disposizioni già applicate nei territori in sperimentazione. Dalla stessa data l'art. 9, comma 1 affida il procedimento «in via esclusiva» all'INPS, «fermo restando quanto disposto dagli articoli 12 e 33».

    La data originaria era il 1° gennaio 2026. Il rinvio viene dall'art. 19-quater del D.L. 202/2024, inserito in conversione dalla L. 15/2025: lo stesso articolo del Milleproroghe 2025 ha spostato il termine del regolamento sui nuovi criteri e portato la sperimentazione da dodici a ventiquattro mesi. La data è confermata da riformadisabilita.gov.it e dai messaggi INPS n. 635 e 637 del 23 febbraio 2026.

    Due precisazioni. Il regime nazionale non è condizionato all'adozione del regolamento sui nuovi criteri, perché l'art. 40, comma 2 non lo richiama. E al 24 settembre 2026 nessun atto normativo sposta di nuovo la data, ma il rinvio precedente è arrivato proprio con un Milleproroghe: chi legge dopo la fine di dicembre verifichi il testo vigente dell'art. 40 prima di applicarne il calendario.

    Quali pratiche seguono ancora le regole previgenti dal 2027?

    Tre gruppi: le istanze presentate entro il 31 dicembre 2026 fuori dai territori in sperimentazione, le revisioni e revoche fino alla stessa data e gli ultrasettantenni con patologia cronica e ingravescente fino al 31 dicembre 2027. A questi si aggiungono le province autonome di Trento e di Bolzano, dove il procedimento non passa dall'INPS.

    Per le istanze nuove il criterio è la data di presentazione, non quella della visita. L'art. 35, comma 2 del D.Lgs 62/2024 è testuale: «Alle istanze di accertamento presentate entro la data del 31 dicembre 2026 si applicano le previgenti disposizioni». Un'istanza presentata a dicembre 2026 in una provincia non sperimentale e visitata a febbraio 2027 segue quindi il vecchio iter. Nei territori in sperimentazione la soglia è il 31 dicembre 2024 (art. 33, comma 5).

    Per le revisioni e le revoche, l'art. 35, comma 3 mantiene «le condizioni di accesso ed i sistemi valutativi in vigore precedentemente» fino al 31 dicembre 2026, anche nei territori in sperimentazione. Le prestazioni già erogate o con spettanza accertata entro quella data restano salve.

    La deroga più estesa sta fuori dal D.Lgs 62/2024. L'art. 28, comma 7 del D.Lgs 29/2024, modificato dal D.L. 19/2026, mantiene le procedure vigenti per le persone anziane «non oltre la data del 31 dicembre 2027, anche nei territori interessati dalla fase sperimentale». L'INPS applica la soglia dei 70 anni (messaggio n. 1377/2026), mentre l'art. 2 dello stesso decreto definisce anziana la persona dai 65 anni: la norma non allinea le due soglie.

    Restano i territori. Per l'art. 38, comma 2, nelle province autonome di Trento e di Bolzano il procedimento è «assicurato ai sensi dei rispettivi ordinamenti» e alle funzioni dell'INPS «provvedono le medesime province». Per la Valle d'Aosta, che partecipa alla sperimentazione, la pagina INPS sulla fase sperimentale indica che il procedimento non è gestito dall'Istituto. La formula «INPS unico accertatore su tutto il territorio» va letta con queste eccezioni.

    Pratica Regola applicabile Norma
    Istanza presentata entro il 31/12/2026 in territorio non sperimentale, anche se visitata nel 2027 Disposizioni previgenti: commissione ASL integrata dal medico INPS o C.I.C., validazione INPS Art. 35 c.2, secondo periodo, e art. 39 c.1 D.Lgs 62/2024
    Istanza presentata dal 1/1/2027, fuori dalle eccezioni sotto Valutazione di base gestita in via esclusiva dall'INPS (UVB) Art. 9 c.1 e art. 40 c.2 D.Lgs 62/2024
    Istanza in territorio già in sperimentazione Valutazione di base; regole previgenti solo per le istanze presentate entro il 31/12/2024 Art. 33 c.5 D.Lgs 62/2024
    Revisioni e revoche fino al 31/12/2026 Condizioni di accesso e sistemi valutativi previgenti, anche nei territori in sperimentazione Art. 35 c.3 D.Lgs 62/2024
    Revisioni dal 1/1/2027 Nessuna regola espressa; nessuna istruzione INPS pubblicata al 24/9/2026 Art. 35 c.3 (vincolo al vecchio sistema fino al 31/12/2026)
    Ultrasettantenni con patologia cronica e condizione ingravescente Norme e procedure previgenti fino al 31/12/2027, anche nei territori in sperimentazione (soglia INPS: 70 anni) Art. 28 c.7 D.Lgs 29/2024, mod. D.L. 19/2026; msg. INPS 1377/2026
    Province autonome di Trento e Bolzano Procedimento assicurato dalle province secondo i rispettivi ordinamenti Art. 38 c.2 D.Lgs 62/2024
    Prestazioni già erogate o con spettanza accertata entro il 31/12/2026 Fatte salve Art. 35 cc.1-2 D.Lgs 62/2024

    Fonte: D.Lgs 62/2024 e D.Lgs 29/2024, testi vigenti su Normattiva verificati al 24 settembre 2026. Le date possono essere modificate da interventi normativi successivi.

    Le revisioni in scadenza nel 2027 passano alla valutazione di base?

    La norma non lo dice espressamente. L'art. 35, comma 3 vincola le revisioni ai vecchi sistemi valutativi fino al 31 dicembre 2026, e per il periodo successivo il testo non contiene una regola esplicita. Al 24 settembre 2026 l'INPS non ha pubblicato istruzioni sulle revisioni in scadenza nel 2027, né ha chiarito se conti la data della visita, della scadenza del verbale o della convocazione.

    Resta ferma una tutela che il Medico Legale incontra spesso nei fascicoli. L'art. 25, comma 6-bis del D.L. 90/2014 stabilisce che, «nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione», i titolari di verbali con rivedibilità «conservano tutti i diritti acquisiti», e affida all'INPS la convocazione. Il comma non è fra le norme abrogate dall'art. 39 e sopravvive al 1° gennaio 2027, anche se parla di «verbali» mentre il nuovo atto si chiama certificato (art. 6, comma 7).

    Scadono invece il 31 dicembre 2026, senza proroghe pubblicate al 24 settembre, due semplificazioni transitorie:

    • revisioni oncologiche sugli atti ex art. 29-ter del D.L. 76/2020, ferma la facoltà di chiedere la visita diretta (art. 33, comma 3-bis);
    • visita unica per le istanze contestuali di invalidità civile e di invalidità o inabilità previdenziale, estesa alle revisioni se fra i due accertamenti non passano più di tre mesi (art. 33-bis).

    Che fine fanno le commissioni mediche ASL?

    Perdono la base legale dal 1° gennaio 2027, salvo che per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2026. L'art. 39 del D.Lgs 62/2024 abroga da quella data, «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, secondo periodo», le norme su cui si reggono commissioni ASL, commissioni integrate dal medico INPS e convenzioni di accentramento.

    Norma Cosa disciplina oggi Dal 1° gennaio 2027
    L. 295/1990 (intera) Commissioni mediche ASL presiedute dallo specialista in medicina legale; assistenza del medico di fiducia Abrogata, salvo le istanze presentate entro il 31/12/2026
    Art. 20 D.L. 78/2009 Commissioni ASL integrate da un medico INPS; accertamento definitivo INPS Abrogato, salvo il c.2 primo periodo (permanenza dei requisiti) e il c.4 (accordo quadro e convenzioni sulla fase concessoria)
    Art. 18 c.22 D.L. 98/2011 Convenzioni Regioni-INPS per affidare all'Istituto l'accertamento sanitario (C.I.C.) Abrogato
    Art. 10 cc.1-3 D.L. 203/2005 Subentro dell'INPS nelle funzioni residue dello Stato in materia di invalidità civile Abrogati; resta in vigore il c.6-bis (medico legale INPS alle operazioni del CTU)
    Art. 10 cc.4, 4-bis e 5 D.L. 78/2010 Accertamento e verifica INPS dell'invalidità civile Abrogati
    Art. 25 c.6-bis D.L. 90/2014 Conservazione dei diritti nelle more della revisione; convocazione a cura dell'INPS Resta in vigore
    D.M. 5 febbraio 1992 Tabelle per la valutazione dell'invalidità civile Resta in vigore fino al regolamento ex art. 12 D.Lgs 62/2024

    Fonte: art. 39 c.1 D.Lgs 62/2024 e norme richiamate, testi letti su Normattiva nella versione vigente al 24 settembre 2026.

    Le conseguenze pratiche sono tre.

    • Le commissioni ASL presiedute dallo specialista in medicina legale (art. 1, comma 2 della L. 295/1990) restano in funzione solo per le istanze salvate dall'art. 35. Chi le definisca, con quale organico e fino a quando, al 24 settembre 2026 non lo dice alcun atto.
    • Le convenzioni di accentramento (C.I.C.) perdono il fondamento. Il nuovo strumento è l'art. 9, comma 4 del D.Lgs 62/2024, che consente all'INPS di avvalersi delle «risorse strumentali e organizzative» di ASL e aziende ospedaliere: un appoggio logistico, con la funzione di accertamento che resta dell'Istituto.
    • Il silenzio-assenso a sessanta giorni sulla validazione, che la circolare INPS n. 42/2025 riconduce alla L. 295/1990, esce con quella legge. Valgono i termini dell'art. 6, comma 8: 90 giorni, 15 per le patologie oncologiche, 30 per i minori.

    Il messaggio INPS n. 635/2026 aveva annunciato «successivi messaggi» sulle convenzioni con le Regioni: al 24 settembre 2026 non ne risulta pubblicato nessuno, né sulle istanze pendenti presso le commissioni ASL. Resta aperto anche il coordinamento con la deroga per gli ultrasettantenni: l'INPS identifica il loro vecchio iter (messaggio n. 1377/2026) proprio con le commissioni integrate e le C.I.C. che l'art. 39 abroga, e su come le due norme si compongano dal 2027 l'Istituto non ha dato istruzioni.

    Un avvertimento per chi verifica le fonti: la vista di default di Normattiva mostra già come «abrogati» commi la cui abrogazione decorre solo dal 1° gennaio 2027, come l'art. 20, comma 1 del D.L. 78/2009. Interrogando la versione vigente alla data odierna, lo stesso comma risulta in vigore.

    Quale tabella si applica dal 2027?

    Il D.M. 5 febbraio 1992, per tutte le patologie diverse dalle tre coperte dal D.M. Salute 94/2025. Il decreto del 1992 non figura fra le norme abrogate dall'art. 39, e l'INPS ha già stabilito che si valuta «per tutte le patologie» con quelle tabelle (messaggio n. 4465/2024).

    Il regolamento previsto dall'art. 12 del D.Lgs 62/2024, che dovrà aggiornare i criteri del 1992, è atteso. Il termine è il 30 novembre 2026 e la catena delle proroghe è chiusa: 30 novembre 2024 nel testo originario, 2025 con il D.L. 71/2024, 2026 con il D.L. 202/2024. È un termine ordinatorio, come il Consiglio di Stato ha osservato nel parere sullo schema del D.M. 94/2025. Il regolamento richiede l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, e negli ordini del giorno delle sedute 2026 pubblicate fino al 10 settembre non compare alcuno schema in materia.

    Il punto più delicato riguarda il D.M. 94/2025 (spettro autistico, diabete di tipo 2, sclerosi multipla). L'art. 7, comma 1 del D.L. 19/2026 ne proroga l'applicazione «sino alla data di entrata in vigore del regolamento», senza delimitazione territoriale; l'INPS lo applica «in tutti i territori soggetti alla sperimentazione». Con la sperimentazione che si chiude il 31 dicembre 2026, nessuna norma e nessun atto INPS stabilisce se dal 2027 quei criteri valgano ovunque o restino confinati alle 60 province che li applicano già.

    La questione pesa su chi valuta in comorbilità: dove il D.M. 94/2025 si applica, lo stesso paziente è valutato con due sistemi tabellari e la percentuale si ricompone con le regole del concorso, compresa la formula di Balthazard. Finché il perimetro resta aperto, la motivazione deve dichiarare quale tabella è stata applicata a ciascuna condizione e su quale base.

    Il medico di fiducia può assistere alla visita dell'UVB?

    Sì, senza diritto di voto. L'art. 4, comma 6 della L. 104/1992, come sostituito dall'art. 9, comma 3 del D.Lgs 62/2024, dispone che «la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto». Dal 2027 la regola vale ovunque operi l'UVB.

    Rispetto all'art. 1, comma 4 della L. 295/1990, il testo aggiunge lo psicologo di fiducia ed esplicita l'assenza del voto; non nomina il consulente di parte né richiede una specializzazione. Nessun atto INPS pubblicato disciplina i poteri di chi assiste: osservazioni a verbale, accesso agli atti, presenza al WHODAS, partecipazione alla valutazione sugli atti o in video.

    Per il Medico Legale che assiste come consulente di parte restano due leve documentali certe:

    • il deposito di documentazione ulteriore fino a sette giorni prima della visita (art. 6, comma 3);
    • la procedura DOCSAN con cui il patronato allega la documentazione sanitaria, integrata con la Piattaforma Intermediari dal messaggio INPS n. 2661 del 28 agosto 2026.

    Sulla relazione che accompagna la persona valgono le regole di metodo del confronto fra CTU e CTP, con ogni affermazione clinica ancorata a un documento in atti.

    Che cosa cambia nell'ATP previdenziale ex art. 445-bis?

    Il rito resta quello di prima: il D.Lgs 62/2024 non contiene norme processuali, e l'art. 445-bis c.p.c. già copre le controversie in materia di «invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità». Cambia l'oggetto: nell'anno di transizione il CTU riceve sia verbali del vecchio iter sia certificati di valutazione di base.

    L'ultima modifica al rito è del D.L. 117/2025, art. 7, convertito dalla L. 148/2025: il conferimento dell'incarico o, se successivo, il giuramento del consulente sospende il procedimento, senza impedire la consulenza. Restano i termini che scandiscono il lavoro peritale:

    • 30 giorni perentori dalla comunicazione del deposito per dichiarare il dissenso, e altri 30 per il ricorso di merito;
    • 120 giorni per il pagamento dopo l'omologa;
    • comunicazione alla sede INPS almeno 15 giorni prima delle operazioni peritali, con il riscontro allegato alla relazione a pena di nullità (art. 10, comma 6-bis del D.L. 203/2005, che l'art. 39 lascia in vigore);
    • decadenza di sei mesi dalla comunicazione del «provvedimento emanato in sede amministrativa» (art. 42, comma 3 del D.L. 269/2003).

    Sul merito il quadro è scarno. Non risultano pronunce su un ATP avente a oggetto un certificato di valutazione di base, né sui criteri per valutare un profilo ICF o un punteggio WHODAS, né sull'applicabilità del D.M. 94/2025 in giudizio. L'unica fonte istituzionale è dottrina: sulla Rassegna di medicina legale n. 1 dell'INPS medici dell'Istituto scrivono che «la compilazione del WHODAS 2.0 può pertanto avvenire in autonomia da parte del consulente medico-legale», oppure con un operatore sociale, opportuno «pur in assenza di un obbligo normativo espresso». È un contributo scientifico, privo di valore vincolante per il consulente del giudice.

    Per il CTU conta allora la tracciabilità: quale regime ha prodotto l'atto contestato, quale tabella è stata applicata, quale regola di concorso. Sono le regole di ogni relazione di consulenza tecnica d'ufficio e, sul versante opposto, delle osservazioni del CTP alla bozza.

    Come si organizza il Medico Legale per il primo anno di regime nazionale?

    Con una verifica di regime all'apertura di ogni fascicolo, prima della valutazione clinica. Le variabili da annotare e poi dichiarare nell'elaborato sono sei:

    • data di presentazione dell'istanza, entro o dopo il 31 dicembre 2026;
    • territorio: provincia già in sperimentazione, provincia non sperimentale, Trento, Bolzano o Valle d'Aosta;
    • età e condizione della persona, per la deroga agli ultrasettantenni;
    • tipo di pratica: prima istanza, revisione o revoca;
    • tabella applicata a ciascuna condizione, con la sua base normativa;
    • testo vigente alla data su Normattiva.

    È ricostruzione documentale ad alto rischio di omissione, ripetuta su ogni pratica, e precede la parte che richiede davvero il giudizio del professionista. È il tipo di carico che gli strumenti digitali specializzati permettono di governare, come già avviene nell'analisi della documentazione sanitaria.

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    Il 2027 chiede al Medico Legale di scrivere in ogni atto quale regola ha applicato e perché. Per scoprire come Docsy può sostenere la stesura degli elaborati previdenziali nell'anno di transizione, dal fascicolo alla motivazione, richieda una demo gratuita di Docsy.

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