
Il 1° gennaio 2027 è la data che la legge fissa per estendere a tutto il territorio nazionale la valutazione di base del D.Lgs 3 maggio 2024, n. 62. Per chi valuta l'invalidità civile, però, quella data non funziona come un interruttore. Nel primo anno di regime nazionale convivono istanze che seguono ancora le regole previgenti, revisioni su cui il testo tace, una fascia di età che resta al vecchio iter per tutto il 2027 e due sistemi tabellari con un perimetro territoriale incerto.
Questa guida è scritta per il Medico Legale che siede in commissione, assiste la persona come consulente di parte o riceve un incarico di CTU in un ATP previdenziale, e risponde a una domanda pratica: invalidità civile 2027, cosa cambia, pratica per pratica. Composizione dell'UVB, WHODAS 2.0, ICD e ICF e certificato introduttivo sono trattati nella guida alla riforma della disabilità per il Medico Legale. Ogni data è verificata sui testi vigenti al 24 settembre 2026, e dove la norma lascia un punto aperto l'articolo lo dichiara.
Dal 1° gennaio 2027, secondo l'art. 40, comma 2 del D.Lgs 62/2024, che estende al «restante territorio nazionale» le disposizioni già applicate nei territori in sperimentazione. Dalla stessa data l'art. 9, comma 1 affida il procedimento «in via esclusiva» all'INPS, «fermo restando quanto disposto dagli articoli 12 e 33».
La data originaria era il 1° gennaio 2026. Il rinvio viene dall'art. 19-quater del D.L. 202/2024, inserito in conversione dalla L. 15/2025: lo stesso articolo del Milleproroghe 2025 ha spostato il termine del regolamento sui nuovi criteri e portato la sperimentazione da dodici a ventiquattro mesi. La data è confermata da riformadisabilita.gov.it e dai messaggi INPS n. 635 e 637 del 23 febbraio 2026.
Due precisazioni. Il regime nazionale non è condizionato all'adozione del regolamento sui nuovi criteri, perché l'art. 40, comma 2 non lo richiama. E al 24 settembre 2026 nessun atto normativo sposta di nuovo la data, ma il rinvio precedente è arrivato proprio con un Milleproroghe: chi legge dopo la fine di dicembre verifichi il testo vigente dell'art. 40 prima di applicarne il calendario.
Tre gruppi: le istanze presentate entro il 31 dicembre 2026 fuori dai territori in sperimentazione, le revisioni e revoche fino alla stessa data e gli ultrasettantenni con patologia cronica e ingravescente fino al 31 dicembre 2027. A questi si aggiungono le province autonome di Trento e di Bolzano, dove il procedimento non passa dall'INPS.
Per le istanze nuove il criterio è la data di presentazione, non quella della visita. L'art. 35, comma 2 del D.Lgs 62/2024 è testuale: «Alle istanze di accertamento presentate entro la data del 31 dicembre 2026 si applicano le previgenti disposizioni». Un'istanza presentata a dicembre 2026 in una provincia non sperimentale e visitata a febbraio 2027 segue quindi il vecchio iter. Nei territori in sperimentazione la soglia è il 31 dicembre 2024 (art. 33, comma 5).
Per le revisioni e le revoche, l'art. 35, comma 3 mantiene «le condizioni di accesso ed i sistemi valutativi in vigore precedentemente» fino al 31 dicembre 2026, anche nei territori in sperimentazione. Le prestazioni già erogate o con spettanza accertata entro quella data restano salve.
La deroga più estesa sta fuori dal D.Lgs 62/2024. L'art. 28, comma 7 del D.Lgs 29/2024, modificato dal D.L. 19/2026, mantiene le procedure vigenti per le persone anziane «non oltre la data del 31 dicembre 2027, anche nei territori interessati dalla fase sperimentale». L'INPS applica la soglia dei 70 anni (messaggio n. 1377/2026), mentre l'art. 2 dello stesso decreto definisce anziana la persona dai 65 anni: la norma non allinea le due soglie.
Restano i territori. Per l'art. 38, comma 2, nelle province autonome di Trento e di Bolzano il procedimento è «assicurato ai sensi dei rispettivi ordinamenti» e alle funzioni dell'INPS «provvedono le medesime province». Per la Valle d'Aosta, che partecipa alla sperimentazione, la pagina INPS sulla fase sperimentale indica che il procedimento non è gestito dall'Istituto. La formula «INPS unico accertatore su tutto il territorio» va letta con queste eccezioni.
La norma non lo dice espressamente. L'art. 35, comma 3 vincola le revisioni ai vecchi sistemi valutativi fino al 31 dicembre 2026, e per il periodo successivo il testo non contiene una regola esplicita. Al 24 settembre 2026 l'INPS non ha pubblicato istruzioni sulle revisioni in scadenza nel 2027, né ha chiarito se conti la data della visita, della scadenza del verbale o della convocazione.
Resta ferma una tutela che il Medico Legale incontra spesso nei fascicoli. L'art. 25, comma 6-bis del D.L. 90/2014 stabilisce che, «nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione», i titolari di verbali con rivedibilità «conservano tutti i diritti acquisiti», e affida all'INPS la convocazione. Il comma non è fra le norme abrogate dall'art. 39 e sopravvive al 1° gennaio 2027, anche se parla di «verbali» mentre il nuovo atto si chiama certificato (art. 6, comma 7).
Scadono invece il 31 dicembre 2026, senza proroghe pubblicate al 24 settembre, due semplificazioni transitorie:
Perdono la base legale dal 1° gennaio 2027, salvo che per le istanze presentate entro il 31 dicembre 2026. L'art. 39 del D.Lgs 62/2024 abroga da quella data, «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, secondo periodo», le norme su cui si reggono commissioni ASL, commissioni integrate dal medico INPS e convenzioni di accentramento.
Le conseguenze pratiche sono tre.
Il messaggio INPS n. 635/2026 aveva annunciato «successivi messaggi» sulle convenzioni con le Regioni: al 24 settembre 2026 non ne risulta pubblicato nessuno, né sulle istanze pendenti presso le commissioni ASL. Resta aperto anche il coordinamento con la deroga per gli ultrasettantenni: l'INPS identifica il loro vecchio iter (messaggio n. 1377/2026) proprio con le commissioni integrate e le C.I.C. che l'art. 39 abroga, e su come le due norme si compongano dal 2027 l'Istituto non ha dato istruzioni.
Un avvertimento per chi verifica le fonti: la vista di default di Normattiva mostra già come «abrogati» commi la cui abrogazione decorre solo dal 1° gennaio 2027, come l'art. 20, comma 1 del D.L. 78/2009. Interrogando la versione vigente alla data odierna, lo stesso comma risulta in vigore.
Il D.M. 5 febbraio 1992, per tutte le patologie diverse dalle tre coperte dal D.M. Salute 94/2025. Il decreto del 1992 non figura fra le norme abrogate dall'art. 39, e l'INPS ha già stabilito che si valuta «per tutte le patologie» con quelle tabelle (messaggio n. 4465/2024).
Il regolamento previsto dall'art. 12 del D.Lgs 62/2024, che dovrà aggiornare i criteri del 1992, è atteso. Il termine è il 30 novembre 2026 e la catena delle proroghe è chiusa: 30 novembre 2024 nel testo originario, 2025 con il D.L. 71/2024, 2026 con il D.L. 202/2024. È un termine ordinatorio, come il Consiglio di Stato ha osservato nel parere sullo schema del D.M. 94/2025. Il regolamento richiede l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, e negli ordini del giorno delle sedute 2026 pubblicate fino al 10 settembre non compare alcuno schema in materia.
Il punto più delicato riguarda il D.M. 94/2025 (spettro autistico, diabete di tipo 2, sclerosi multipla). L'art. 7, comma 1 del D.L. 19/2026 ne proroga l'applicazione «sino alla data di entrata in vigore del regolamento», senza delimitazione territoriale; l'INPS lo applica «in tutti i territori soggetti alla sperimentazione». Con la sperimentazione che si chiude il 31 dicembre 2026, nessuna norma e nessun atto INPS stabilisce se dal 2027 quei criteri valgano ovunque o restino confinati alle 60 province che li applicano già.
La questione pesa su chi valuta in comorbilità: dove il D.M. 94/2025 si applica, lo stesso paziente è valutato con due sistemi tabellari e la percentuale si ricompone con le regole del concorso, compresa la formula di Balthazard. Finché il perimetro resta aperto, la motivazione deve dichiarare quale tabella è stata applicata a ciascuna condizione e su quale base.
Sì, senza diritto di voto. L'art. 4, comma 6 della L. 104/1992, come sostituito dall'art. 9, comma 3 del D.Lgs 62/2024, dispone che «la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto». Dal 2027 la regola vale ovunque operi l'UVB.
Rispetto all'art. 1, comma 4 della L. 295/1990, il testo aggiunge lo psicologo di fiducia ed esplicita l'assenza del voto; non nomina il consulente di parte né richiede una specializzazione. Nessun atto INPS pubblicato disciplina i poteri di chi assiste: osservazioni a verbale, accesso agli atti, presenza al WHODAS, partecipazione alla valutazione sugli atti o in video.
Per il Medico Legale che assiste come consulente di parte restano due leve documentali certe:
Sulla relazione che accompagna la persona valgono le regole di metodo del confronto fra CTU e CTP, con ogni affermazione clinica ancorata a un documento in atti.
Il rito resta quello di prima: il D.Lgs 62/2024 non contiene norme processuali, e l'art. 445-bis c.p.c. già copre le controversie in materia di «invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità». Cambia l'oggetto: nell'anno di transizione il CTU riceve sia verbali del vecchio iter sia certificati di valutazione di base.
L'ultima modifica al rito è del D.L. 117/2025, art. 7, convertito dalla L. 148/2025: il conferimento dell'incarico o, se successivo, il giuramento del consulente sospende il procedimento, senza impedire la consulenza. Restano i termini che scandiscono il lavoro peritale:
Sul merito il quadro è scarno. Non risultano pronunce su un ATP avente a oggetto un certificato di valutazione di base, né sui criteri per valutare un profilo ICF o un punteggio WHODAS, né sull'applicabilità del D.M. 94/2025 in giudizio. L'unica fonte istituzionale è dottrina: sulla Rassegna di medicina legale n. 1 dell'INPS medici dell'Istituto scrivono che «la compilazione del WHODAS 2.0 può pertanto avvenire in autonomia da parte del consulente medico-legale», oppure con un operatore sociale, opportuno «pur in assenza di un obbligo normativo espresso». È un contributo scientifico, privo di valore vincolante per il consulente del giudice.
Per il CTU conta allora la tracciabilità: quale regime ha prodotto l'atto contestato, quale tabella è stata applicata, quale regola di concorso. Sono le regole di ogni relazione di consulenza tecnica d'ufficio e, sul versante opposto, delle osservazioni del CTP alla bozza.
Con una verifica di regime all'apertura di ogni fascicolo, prima della valutazione clinica. Le variabili da annotare e poi dichiarare nell'elaborato sono sei:
È ricostruzione documentale ad alto rischio di omissione, ripetuta su ogni pratica, e precede la parte che richiede davvero il giudizio del professionista. È il tipo di carico che gli strumenti digitali specializzati permettono di governare, come già avviene nell'analisi della documentazione sanitaria.
Docsy è un assistente AI specializzato sulla medicina legale italiana: organizza la documentazione, ricostruisce la cronologia clinica e produce una bozza strutturata che il Medico Legale integra, corregge e firma. Per gli incarichi giudiziari contro l'INPS, il modulo CTU/ATP previdenziale di Docsy supporta l'ATP ex art. 445-bis e applica i criteri tabellari ministeriali. Sul versante stragiudiziale, il modulo Relazione di parte previdenziale di Docsy affianca il consulente di parte nella contestazione del verbale. La scelta del regime e della tabella resta del professionista: Docsy aiuta a renderla esplicita e tracciabile nell'elaborato.
Il 2027 chiede al Medico Legale di scrivere in ogni atto quale regola ha applicato e perché. Per scoprire come Docsy può sostenere la stesura degli elaborati previdenziali nell'anno di transizione, dal fascicolo alla motivazione, richieda una demo gratuita di Docsy.