
Le osservazioni alla CTU sono l'unico atto con cui il consulente tecnico di parte incide su una relazione peritale prima che diventi definitiva. Questa guida è per chi le redige: il CTP medico legale che ha ricevuto la bozza del consulente d'ufficio e deve decidere che cosa contestare, con quali ancoraggi e in quale forma. Il lettore è il professionista che firma il documento.
Il punto di partenza smentisce la convinzione più diffusa del settore. L'art. 195 c.p.c. non fissa alcun numero di giorni: i termini li stabilisce il giudice, caso per caso, e le Sezioni Unite li hanno qualificati come ordinatori. I trenta giorni perentori che circolano ovunque esistono, ma nascono nell'art. 445-bis c.p.c.: sono il termine per la dichiarazione di dissenso e quello per il ricorso che ne segue, entrambi nel contenzioso previdenziale, e non sono le osservazioni tecniche al consulente.
Seguono il sub-procedimento dell'art. 195, il confine fra il rilievo che il giudice deve considerare e la critica che può ignorare senza vizio, una traccia commentata delle sezioni del documento e il regime delle eccezioni di nullità. Alla domanda su entro quando si contesta, civile ordinario, previdenziale e penale rispondono in tre modi diversi.
Sotto la stessa etichetta convivono due atti processualmente distinti. Il primo nasce durante le operazioni peritali: l'art. 194, secondo comma, c.p.c. consente alle parti di presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze, che il consulente d'ufficio inserisce nella relazione.
Il secondo è quello che questa guida chiama osservazioni alla CTU in senso proprio: il contraddittorio sulla bozza di relazione dell'art. 195, terzo comma. Il consulente trasmette la relazione alle parti costituite entro il termine stabilito dal giudice; le parti gli trasmettono le osservazioni entro un secondo termine; il consulente deposita relazione, osservazioni e sintetica valutazione entro un terzo termine, anteriore alla successiva udienza. È un sub-procedimento chiuso, e il documento del CTP ne è il pezzo centrale. Nella pratica questo documento è chiamato anche osservazioni del CTP al CTU o note critiche alla CTU: cambia il nome, non il regime processuale che lo governa.
Sulla forma vale un principio, non un adempimento di cancelleria. L'art. 90 delle disposizioni di attuazione vieta al consulente di ricevere scritti defensionali diversi dalle osservazioni e istanze dell'art. 194, ma guarda a ciò che accade durante le operazioni peritali. Le osservazioni alla bozza si collocano dopo, in una fase interlocutoria fra professionisti che si svolge via PEC e precede il deposito telematico della relazione: lì l'obbligo di trasmetterle contestualmente a tutti i CTP e alle parti discende dal principio del contraddittorio dell'art. 101 c.p.c. Gli indirizzi applicativi dell'Associazione Medico-Legale Ambrosiana dicono la stessa cosa in termini operativi: le considerazioni scritte dei CTP vanno condivise anche con gli altri consulenti di parte, entro un tempo congruo, prediligendo la posta elettronica certificata. Un'osservazione inviata al solo CTU apre di fatto una trattativa riservata con l'ausiliario del giudice e rompe la parità delle armi: nasce viziata nel metodo.
Il terzo comma dell'art. 195 c.p.c. costruisce tre termini in sequenza e li affida tutti al giudice, con l'ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193. Nessuno è quantificato dalla legge; l'unico vincolo oggettivo riguarda il deposito, che deve precedere l'udienza successiva. La cifra di trenta giorni che circola nella divulgazione è, nel migliore dei casi, una prassi di tribunale, valida per quel foro e per quel giudice. Quando il CTP ragiona sui propri tempi, l'unico documento che conta è il provvedimento che ha fissato i termini in quel fascicolo.
Trovarlo, nei procedimenti recenti, non è sempre immediato: l'art. 193, secondo comma, introdotto dalla riforma Cartabia, consente di sostituire l'udienza di giuramento con un termine per il deposito di una dichiarazione con firma digitale, e stabilisce che con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'art. 195, terzo comma. Chi li cerca nel verbale di un'udienza mai tenuta non li trova.
Sul termine che riguarda il CTP si sono pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza 21 febbraio 2022, n. 5624 (Rv. 664033-02): ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria, si esaurisce nel sub-procedimento che si chiude con il deposito della relazione, e la mancata prospettazione al consulente di rilievi critici non preclude alla parte di sollevarli nel successivo corso del giudizio, anche in comparsa conclusionale o in appello. La stessa pronuncia (Rv. 664033-01) qualifica quei rilievi, quando non integrano eccezioni di nullità, come argomentazioni difensive, proponibili purché non introducano nuovi fatti, domande, eccezioni o prove.
Non ne discende alcuna licenza di scrivere tardi. Lo stesso arresto (Rv. 664033-03) consente al giudice di valutare la contestazione tardiva alla luce dell'art. 88 c.p.c. e di tenerne conto nella regolamentazione delle spese; e per Cass. Sez. 3, ord. 1° settembre 2022, n. 25823 (Rv. 665615-01) quei rilievi non possono comunque comparire per la prima volta nella memoria di replica.
Il perimetro cambia il regime, e confonderli è l'errore più ricorrente. Nel contenzioso previdenziale l'art. 445-bis c.p.c. richiama espressamente l'art. 195, quindi il sub-procedimento bozza, osservazioni e sintetica valutazione vive anche dentro l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Sopra di esso si innesta però un apparato di termini perentori senza corrispondente nel civile ordinario: entro trenta giorni perentori dalla comunicazione di cancelleria del deposito, chi intende contestare le conclusioni deposita la dichiarazione di dissenso, e ha poi altri trenta giorni perentori per il ricorso introduttivo, con i motivi specificati a pena di inammissibilità. In assenza di contestazione il giudice omologa l'accertamento con decreto non impugnabile né modificabile.
La dichiarazione di dissenso non è l'osservazione tecnica: apre la fase contenziosa e non contiene i motivi. Il lavoro medico-legale resta lo stesso, ma si colloca in due momenti con scadenze che, a differenza di quelle dell'art. 195, producono decadenza vera.
Il previdenziale ha anche un adempimento senza equivalenti. L'art. 10, comma 6-bis, del D.L. 203/2005 impone al consulente d'ufficio di comunicare alla sede provinciale INPS competente, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni, l'avvio dell'accertamento, perché un medico legale dell'ente possa assistervi: alla relazione è allegato, a pena di nullità, il riscontro di ricevuta, rilevabile anche d'ufficio. È il primo controllo da fare. Cambia anche lo standard del rilievo: per Cass. Sez. L, ord. 21 gennaio 2026, n. 1335 (Rv. 677410-01) il giudice dell'opposizione ex art. 445-bis, comma 6, deve esaminare anche le critiche che si risolvono in un mero dissenso diagnostico, perché è investito per intero del merito del requisito sanitario.
Nel penale quel sub-procedimento non esiste: l'art. 230 c.p.p. costruisce un modello diverso: i consulenti assistono al conferimento dell'incarico e presentano richieste, osservazioni e riserve di cui è fatta menzione nel verbale; partecipano alle operazioni proponendo indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione. Non c'è una bozza da commentare in un termine dedicato: l'interlocuzione è contestuale e prosegue in dibattimento.
Davanti a una bozza che non si condivide, la domanda è quale critica il giudice sia tenuto a considerare. Su questo esiste una massima specificamente medico-legale. Per Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio 2022, n. 15733 (Rv. 665015-02) l'omesso esame dei rilievi di una consulenza di parte trascurati dal consulente d'ufficio rileva come vizio di omessa motivazione denunciabile in cassazione soltanto se la parte ne indica la decisività con riferimento a serie e documentate argomentazioni medico-legali.
I requisiti sono due e cumulativi. Il primo è l'ancoraggio: argomentazioni sostenute da letteratura, da un dato clinico agli atti, da una fonte verificabile. Il secondo è la decisività, che la massima definisce come incidenza sulla sussistenza o meno di un determinato stato patologico. Un rilievo che non supera entrambi i filtri è un rilievo che il giudice può ignorare senza che la sentenza risulti viziata: il confine fra metodologia e polemica dipende dalla struttura del documento, non dal suo tono.
Aiuta a calibrare il registro sapere che cosa sia giuridicamente l'elaborato del CTP: per Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2025, n. 5362 (Rv. 673905-01) le conclusioni di una perizia stragiudiziale depositata non sono un fatto suscettibile di prova, ma un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione del giudice. Il CTP persuade il giudice a guardare meglio con materiale che non si possa liquidare in una riga.
Gli indirizzi applicativi AMLA per le consulenze tecniche e le perizie medico-legali chiedono che l'analisi, dei consulenti d'ufficio come di quelli di parte, si fondi su basi scientifiche qualificate: linee guida e documenti di buona pratica accreditati nel Sistema Nazionale Linee Guida, in subordine revisioni sistematiche e metanalisi. E le conclusioni non devono limitarsi ad essere assertive.
In pratica ogni rilievo porta almeno uno di tre ancoraggi, e i migliori tutti e tre: una fonte scientifica accreditata, un documento del fascicolo individuato per quello che è (referto, verbale di pronto soccorso, esame strumentale, pagina di cartella) e il punto preciso dell'elaborato a cui si riferisce. Una critica che non ne porta nessuno è un'opinione, e come tale viene trattata.
Parte del lavoro consiste nel non spendere pagine su contestazioni già dichiarate perdenti. Contestare al consulente di avere raccolto informazioni senza verbalizzarle è l'esempio tipico: per Cass. Sez. 2, ord. 20 febbraio 2025, n. 4534 (Rv. 673644-01) il CTU può chiedere informazioni a terzi e alle parti senza autorizzazione preventiva e senza verbale, e da quell'omissione non deriva nullità. Stessa sorte per i documenti acquisiti su incarico del giudice a fronte di tempestiva istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.: Cass. Sez. 1, ord. 16 febbraio 2025, n. 3947 (Rv. 673848-01) esclude la nullità dell'art. 157.
Sul merito valutativo la differenza fra rilievo debole e rilievo ancorato si misura in una riga. Contestare che il consulente ha usato un barème diverso dal proprio è una preferenza; contestare che si è discostato da una buona pratica accreditata nel Sistema Nazionale Linee Guida senza motivare la specificità del caso concreto, come richiede l'art. 5, comma 1, della L. 24/2017, poggia su una fonte istituzionale: le buone pratiche SIMLA per le menomazioni comprese fra 10 e 100 punti sono pubblicate nel SNLG e citabili come tali.
Il terreno più produttivo resta la metodologia valutativa. Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28986 ha fissato il riparto di compiti sulle preesistenze: il medico legale valuta il grado di invalidità permanente obiettivo e complessivo, senza variazioni in aumento o in diminuzione della misura standard suggerita dai barème e senza formule proporzionali, quantifica poi in punti il grado preesistente all'infortunio e fornisce al giudice entrambe le indicazioni. Un consulente che abbia scalato i postumi preesistenti dentro il grado complessivo ha commesso un errore di metodo con un ancoraggio esatto, ed è il tipo di rilievo che cambia una conclusione. Il ragionamento completo sullo stato anteriore e sul calcolo del danno merita una rilettura prima di redigere questa sezione.
A un tipo di rilievo la libertà riconosciuta dalle Sezioni Unite non si applica: l'eccezione di nullità del procedimento di consulenza. Qui vale l'art. 157, secondo comma, c.p.c.: soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto, e deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, pena la sanatoria.
Il regime però non è uno solo, e presentarlo come categoria unitaria è l'imprecisione più frequente. Le Sezioni Unite del 1° febbraio 2022, n. 3086 distinguono la violazione del contraddittorio nell'acquisizione di documenti o nell'accertamento di fatti diversi dai principali, che genera nullità relativa soggetta alla decadenza dell'art. 157 (Rv. 663786-05), dall'accertamento di fatti principali non dedotti, che viola il principio della domanda ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio (Rv. 663786-06). Un terzo livello vive nella responsabilità sanitaria: la consulenza disposta senza la collegialità qualificata prevista dall'art. 15 della L. 24/2017 è affetta, per Cass. Sez. 3, sent. 24 dicembre 2025, n. 34085 (Rv. 677229-01), da nullità rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
Il lato speculare, cioè che cosa rischia il consulente d'ufficio che non risponde ai rilievi ricevuti, è trattato per esteso nella guida alla redazione della CTU medico-legale.
Quella che segue è una struttura commentata, non un documento da riempire: serve a garantire che nulla di rilevante resti fuori e che ogni rilievo stia dove il lettore lo cerca.
Intestazione e oggetto. Estremi del procedimento, parti, consulente d'ufficio, data di trasmissione della bozza e provvedimento che ha fissato i termini. L'ultimo dato è il più trascurato e il più utile: attesta che il documento è tempestivo rispetto al termine effettivamente assegnato, non a una prassi presunta.
Premessa metodologica. Due o tre capoversi che dichiarano il perimetro dell'intervento, i criteri adottati e le fonti su cui poggeranno i rilievi. È il punto in cui un elaborato impostato si distingue da un elenco di obiezioni. Da evitare la ricostruzione dell'anamnesi già nella bozza.
Rilievi sulla documentazione esaminata. Quali documenti il consulente ha considerato, quali risultano agli atti senza comparire nell'elaborato, quali sono stati acquisiti e come. Ogni rilievo indica il documento per identificativo e data, mai in forma generica.
Rilievi sull'accertamento clinico. Esame obiettivo, indagini strumentali, coerenza fra quanto riferito dal periziando e quanto documentato. Qui l'oggettivazione del dato clinico pesa più di qualunque argomentazione, soprattutto su quadri a bassa evidenza strumentale.
Rilievi sul nesso causale. I criteri cronologico, topografico, di continuità fenomenica, di efficienza lesiva e di esclusione di altre cause si contestano nel punto in cui il consulente li ha applicati, non in blocco. Senza un'ipotesi alternativa documentata il rilievo resta un'affermazione.
Rilievi sulla valutazione e sul barème. Scelta della tabella applicabile, coerenza fra menomazione descritta e voce utilizzata, trattamento delle preesistenze coesistenti e concorrenti, personalizzazione. È qui che il riferimento a una buona pratica accreditata trasforma un dissenso in un rilievo tecnico.
Eventuali eccezioni di nullità, tenute separate. Hanno un regime di decadenza proprio: una sezione dedicata, con la norma violata e il momento in cui la parte ne ha avuto notizia, protegge la deducibilità del vizio nella prima difesa utile.
Conclusioni e richieste. Che cosa si chiede in concreto: integrare un accertamento, rivedere una voce tabellare, motivare un passaggio, acquisire un documento. Una conclusione che si limita a dissentire lascia al consulente la libertà di rispondere con una riga; richieste puntuali rendono visibile, se restano inevase, che cosa non è stato fatto.
Scrivere osservazioni efficaci richiede di sapere che cosa il destinatario sia obbligato a farne. L'obbligo dell'art. 195 è preciso e limitato: il consulente deposita la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse. La legge dice sintetica e non impone una confutazione punto per punto: un CTP che costruisca venti rilievi equivalenti gli offre la possibilità legittima di rispondere a tutti in forma riassuntiva.
Lo stesso vale un grado più su. Per Cass. Sez. 3, ord. 11 giugno 2025, n. 15596 (Rv. 674859-01), con due consulenze contrastanti il giudice che aderisca alla seconda anche senza specifica giustificazione non incorre in vizio di motivazione se quel parere consente di delineare il percorso logico seguito e di escludere la rilevanza degli elementi di segno contrario.
Il corollario è decisivo: il bersaglio del rilievo è la relazione del consulente, non la sentenza. Un'osservazione che il CTU non possa neutralizzare per implicito è ciò che poi impedisce al giudice l'adesione senza motivazione. Le osservazioni che cambiano davvero una perizia sono poche e riconoscibili: individuano un dato documentale che l'elaborato non ha considerato, o un passaggio metodologico che non regge al confronto con una fonte accreditata, e ne mostrano l'effetto sulla conclusione. Il loro sbocco tipico è la rinnovazione delle indagini che l'art. 196 c.p.c. rimette alla facoltà del giudice. La differenza fra il ruolo di chi verifica e quello di chi contesta è ricostruita nell'analisi sull'equilibrio del CTU e il rigore investigativo del CTP.
Il costo reale di un buon documento di osservazioni sta a monte della scrittura: ricostruire dove ciascun rilievo trova appiglio nel fascicolo significa attraversare centinaia di pagine di documentazione sanitaria e allineare ogni contestazione al passaggio esatto dell'elaborato. Con più incarichi aperti in parallelo è la fase in cui i rilievi migliori si perdono per ragioni estranee alla competenza medico-legale.
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