Tabella menomazioni macropermanenti: il barème che non c'è

Mani di un medico legale in camice che confrontano due volumi chiusi, uno blu e uno grigio, sulla scrivania: la scelta del barème per la valutazione delle menomazioni macropermanenti

Guida all'articolo

    Chi cerca la tabella menomazioni macropermanenti di legge parte da una premessa ragionevole: se il Codice delle assicurazioni la prevede, da qualche parte deve esistere. L'art. 138 del D.Lgs. 209/2005 chiede infatti una tabella unica nazionale delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti. Quella tabella non è mai stata adottata, e il decreto del 2025, che si presta a essere letto come «la tabella unica», fissa soltanto quanto vale ogni punto.

    La conseguenza tocca ogni relazione che superi il 9% di invalidità permanente, in RC auto come in responsabilità sanitaria. La percentuale non ha una fonte normativa: viene da un barème medico-legale di dottrina. La scelta spetta al giudice secondo la Cassazione; il consulente la compie, in modo sindacabile, quando il quesito tace, e il Medico Legale la compie liberamente solo nelle valutazioni di parte. In ogni caso la Cassazione chiede che barème e criterio siano dichiarati nella relazione, e la verifica che ne segue investe anche l'aggiornamento del barème, la voce applicata e il grado scelto.

    Questa guida ricostruisce il vuoto normativo, separa il punto dal suo valore economico, chiarisce a chi spetta la scelta del barème e propone una traccia per dichiararlo in modo che regga alle osservazioni delle parti.

    Esiste una tabella nazionale delle menomazioni macropermanenti?

    No. Alla data di questo articolo (ottobre 2026) la tabella unica nazionale delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti, prevista dall'art. 138, comma 1, lettera a), del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), non è stata adottata. Il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 attua soltanto la lettera b) dello stesso articolo: stabilisce il valore pecuniario del punto di invalidità con i coefficienti per età e non contiene alcuna percentuale per menomazione. Sopra il 9% di invalidità permanente il grado si determina quindi con barème medico-legali privi di forza di legge, e il medico legale deve indicare nella relazione il barème e il criterio adottati (Cass. civ., sez. III, n. 11724/2021).

    Il testo vigente dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni prevede due distinti decreti del Presidente della Repubblica, da adottare «entro il 1° maggio 2022»: il primo, su proposta del Ministro della salute, per la tabella «delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti»; il secondo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico sentito l'IVASS, per la tabella «del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità». Il termine e lo sdoppiamento dei decreti vengono dall'art. 3-ter del D.L. 228/2021, inserito in sede di conversione dalla L. 15/2022. In precedenza la versione introdotta dalla L. 124/2017 assegnava centoventi giorni per un unico decreto, e il testo originario del 2005 non fissava alcun termine.

    Dei due decreti è arrivato soltanto il secondo, e chi cerca una tabella menomazioni macropermanenti ufficiale non la trova neppure sul sito del ministero competente per i valori: la pagina del Ministero delle imprese e del made in Italy sul danno biologico descrive ancora la tabella delle menomazioni come un atto che «sia emanato», al congiuntivo, e per le macrolesioni elenca soltanto il D.P.R. 12/2025 e il successivo decreto di aggiornamento degli importi.

    Il 1° maggio 2022 è passato senza conseguenze e senza una nuova scadenza. Il decreto della lettera b) è stato adottato il 13 gennaio 2025, quasi tre anni dopo quel termine e senza alcuna proroga: il confronto fra le due date indica che la scadenza ha natura ordinatoria e non estingue il potere di adottare anche la tabella delle menomazioni.

    Un tentativo concreto c'è stato. Una commissione di studio con dicasteri, INAIL, ANIA ed esperti di medicina legale chiuse i lavori il 12 dicembre 2005; il Consiglio dei ministri approvò lo schema di regolamento il 3 agosto 2011, e il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, si espresse con il parere n. 4209/2011 del 17 novembre 2011. Lo schema era un regolamento unico, con la tabella delle menomazioni e quella dei valori insieme. Il parere formulò rilievi puntuali: coefficienti estesi anche ai punti da 1 a 9, che sono materia dell'art. 139, alcune voci con minimi sotto 10, una progressione che non sembrava rispettare il criterio della crescita più che proporzionale, l'assenza di una disciplina transitoria. Quello schema non risulta mai adottato.

    Tabella Norma che la prevede Atto adottato Stato
    Menomazioni tra 10 e 100 punti Art. 138, c. 1, lett. a) CAP: D.P.R. su proposta del Ministro della salute Nessuno. Lo schema approvato dal Consiglio dei ministri nel 2011 non risulta mai adottato Mancante: sopra il 9% il grado si determina con barème di dottrina
    Valore pecuniario del punto tra 10 e 100 punti Art. 138, c. 1, lett. b) CAP: D.P.R. su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 (GU n. 40 del 18 febbraio 2025); importi aggiornati dal D.M. MIMIT 10 dicembre 2025 In vigore dal 5 marzo 2025, per i sinistri successivi
    Menomazioni tra 1 e 9 punti Art. 139, c. 4 CAP D.M. 3 luglio 2003 (GU n. 211 dell'11 settembre 2003), mantenuto in vigore dall'art. 354, c. 5, lett. b) CAP Tabella di legge per le micropermanenti
    Menomazioni INAIL Art. 13 D.Lgs. 38/2000 D.M. 12 luglio 2000 Barème di legge per l'indennizzo INAIL, estraneo alla responsabilità civile

    Punto e valore: che cosa contiene il D.P.R. 12/2025

    L'equivoco da evitare riguarda il decreto del 2025, che si presta a essere letto come la tabella unica delle lesioni. Il titolo del D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 è già esplicito: «Regolamento recante la tabella unica del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento punti», adottato ai sensi dell'art. 138, comma 1, lettera b). Il decreto è stato proposto dal Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della giustizia: il Ministro della salute, cui la legge affida la tabella delle menomazioni, non figura tra i proponenti.

    L'art. 1 del decreto adotta tre strumenti: le tavole dei coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori, la tabella del valore pecuniario del punto per il danno biologico e la tabella del valore del punto incrementato per il danno morale nei valori minimo, medio e massimo. L'art. 3 fissa, per il danno biologico temporaneo, un incremento per il danno morale compreso tra il 30 e il 60 per cento. Per l'art. 5 le disposizioni si applicano ai sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore, il 5 marzo 2025, e gli importi sono stati aggiornati dal D.M. MIMIT 10 dicembre 2025. Il calcolo con questi valori, e il confronto con le Tabelle di Milano, è sviluppato nella guida al calcolo del danno biologico da macropermanenti.

    La distinzione da tenere ferma è quella fra punto e valore. Il punto percentuale è un accertamento medico-legale condotto su un barème. Il valore monetario del punto viene, nel suo perimetro, dalla tabella di legge della lettera b), oppure dalle tabelle di merito che la giurisprudenza di legittimità assume come parametro di equità, come le Tabelle di Milano (Cass. civ., sez. III, n. 12408/2011). Il D.P.R. 12/2025 ha reso uniforme la seconda metà dell'operazione; la prima resta affidata per intero al giudizio medico-legale.

    Per la seconda metà dell'operazione Docsy mette a disposizione un calcolatore gratuito del danno biologico per macropermanenti: a partire dal grado stabilito con il barème, applica i valori della Tabella Unica Nazionale e delle Tabelle di Milano con la fonte normativa di ogni voce e restituisce una stima a range dichiaratamente indicativa, che non sostituisce la valutazione del Medico Legale.

    Sotto la soglia il quadro cambia. Per le lesioni di lieve entità, con postumi pari o inferiori al 9 per cento, la tabella delle menomazioni ha forza di legge: è il D.M. 3 luglio 2003 (GU n. 211 dell'11 settembre 2003), che l'art. 354, comma 5, lettera b), del Codice mantiene in vigore in attesa del decreto previsto dall'art. 139, comma 4. Cass. 11724/2021 la considera obbligatoria per RC auto e responsabilità sanitaria sotto il 9%. Per quella fascia si veda la guida alle micropermanenti 2026.

    Lo stesso vuoto si ritrova in responsabilità sanitaria. L'art. 7, comma 4, della L. 24/2017 dispone che il danno sia risarcito «sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private», integrate ove necessario per le fattispecie sanitarie da esse non previste. Sopra il 9%, quindi, il rinvio della Gelli-Bianco trova soltanto la tabella dei valori, che il D.P.R. 12/2025 dichiara applicabile anche all'attività sanitaria.

    A chi spetta la scelta del barème sopra il 9%

    La pronuncia di riferimento è Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2021, n. 11724, resa in un caso di responsabilità sanitaria e commentata dalla SIMLA. Constatata l'assenza di una norma sopra il 9%, la Corte qualifica la liquidazione come equitativa ex art. 1226 c.c. e definisce il barème «un criterio di giudizio nella disponibilità del giudice e non solo del consulente tecnico», precisando che al consulente «spetta precipuamente descrivere la disfunzionalità a carico del danneggiato». L'assenza della tabella dell'art. 138, scrive la Corte, «produce effetti significativamente negativi» anche «per la stessa certezza del diritto».

    Il rischio che la Corte intende governare è la disparità di trattamento. La «non perfetta coincidenza dei barèmes» fa sì che la stessa menomazione riceva gradi diversi a seconda della tabella usata, e per questo la scelta «non può essere lasciata alla mera intuizione del medico-legale», né sottratta al controllo del giudice. Ne discendono due regole operative.

    • Un barème per ufficio. Almeno all'interno dello stesso ufficio giudiziario, a tutti gli ausiliari va chiesto di avvalersi sempre e soltanto del medesimo barème, «che sarà compito del giudice e non del medico legale individuare», orientandosi verso quello «scientificamente più autorevole e cronologicamente recente».
    • Un controllo sul barème usato. Davanti a una contestazione specifica, viola l'art. 1226 c.c. la sentenza che trascura di accertare se il barème dell'ausiliario sia «scientificamente condiviso ed aggiornato» e se sia stato applicato correttamente. C'è violazione di legge anche quando si sceglie una voce errata o un grado fuori dal range, in assenza di specificità del caso concreto che giustifichino lo scostamento.

    Nel caso deciso il CTU aveva indicato un'invalidità del 40% senza esplicitare i parametri; la Corte d'appello aveva ricalcolato il danno al 25% applicando le Linee guida SIMLA 2016 e la tabella ex art. 139. La Cassazione non vi ha ravvisato errori di diritto.

    Quando il barème lo indica il giudice

    Se il quesito indica il barème, il CTU lo applica e lo richiama in apertura della parte valutativa, con l'edizione. Se il quesito non lo indica, la scelta del barème ricade di fatto sul consulente, anche se Cass. 11724/2021 indica nel giudice chi dovrebbe individuarlo, e non è una scelta libera, perché il giudice potrà sindacarla con i criteri appena visti: autorevolezza, aggiornamento, condivisione scientifica, correttezza della voce e del grado. Resta fermo il principio, richiamato dalla stessa sentenza attraverso Cass. n. 17757/2014, per cui la valutazione del consulente è sempre sindacabile dal giudice, con l'onere di un'adeguata motivazione.

    Quando il quesito tace o l'incarico è di parte

    Nella perizia di parte, nella valutazione del fiduciario assicurativo e in sede stragiudiziale la scelta resta al valutatore. Se la pratica arriva in giudizio, però, quella valutazione verrà confrontata con il barème del giudice o del CTU, e una percentuale costruita su un'edizione superata o su una voce non pertinente diventa il primo oggetto delle osservazioni di controparte. Conviene quindi applicare gli stessi criteri anche fuori dal processo.

    I barème in uso sopra il 9% e le loro edizioni

    In assenza della tabella di legge, il Medico Legale lavora con un numero ristretto di barème di dottrina, editi da Giuffrè (oggi Giuffrè Francis Lefebvre). Il riferimento più aggiornato per ricostruirne le edizioni è la bibliografia della buona pratica pubblicata nel Sistema nazionale linee guida, da cui è tratta la tabella che segue. Prima di citare un'edizione conviene verificarla sul catalogo dell'editore. Definizioni ed evoluzione degli strumenti sono nella guida al barème medico legale.

    Barème Autori o ente Ultima edizione documentata Note d'uso
    Buone pratiche cliniche di valutazione medico legale delle menomazioni tra 10 e 100 punti (RBPCA-00097) SIMLA, pubblicata dall'ISS nel Sistema nazionale linee guida 26 marzo 2025 Per ogni voce un valore singolo o un range; valutazione per analogia, equivalenza e proporzionalità delle menomazioni non elencate
    Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico SIMLA (Buzzi, Domenici et al.) Giuffrè, 2016 Barème applicato in appello nel caso deciso da Cass. 11724/2021; la buona pratica 2025 vi rinvia per il danno estetico
    Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanente Bargagna, Canale, Consigliere, Palmieri, Umani Ronchi 3ª edizione, Giuffrè, 2001 Edizioni precedenti 1996 e 1998
    Guida alla valutazione medico-legale del danno biologico e dell'invalidità permanente Luvoni, Mangili, Bernardi V edizione, Giuffrè, 2002 Prima edizione 1970
    Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente in responsabilità civile e nell'assicurazione privata contro gli infortuni e le malattie Ronchi, Mastroroberto, Genovese Giuffrè, 2015 Edizione precedente 2009
    Barèmes medico-legali Genovese, Del Sordo, Mastroroberto, Ronchi Giuffrè, 2023 Raccolta multiambito: RC, assicurazioni private, INAIL, invalidità civile, causa di servizio
    Tabella delle menomazioni INAIL D.M. 12 luglio 2000 Tabella vigente, importi rivalutati annualmente Barème di legge per l'indennizzo INAIL
    Tabella delle menomazioni da 1 a 9 punti D.M. 3 luglio 2003 Vigente ex art. 354, c. 5, CAP Obbligatoria sotto il 9% in RC auto e responsabilità sanitaria

    Fra questi strumenti uno ha una collocazione diversa. Il 26 marzo 2025 l'Istituto superiore di sanità ha pubblicato nel SNLG le «Buone pratiche cliniche di valutazione medico legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente», codice RBPCA-00097, promosse dalla SIMLA e costruite con il metodo della consensus conference. Il dato normativo che le dà peso è l'art. 5, comma 1, della L. 24/2017: nelle prestazioni con finalità anche «di medicina legale», gli esercenti le professioni sanitarie si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni delle linee guida e, in mancanza, «alle buone pratiche clinico-assistenziali».

    La buona pratica resta priva della forza di legge di una tabella ministeriale. È però il barème più recente, tra quelli documentati, per la fascia 10-100 ed è pubblicato nel sistema nazionale delle linee guida: due elementi che pesano nella valutazione di autorevolezza e aggiornamento richiesta da Cass. 11724/2021. Per il pregiudizio estetico, sul quale lo statement dedicato è stato eliminato per mancato accordo, il documento rinvia alle Linee guida SIMLA 2016.

    La tabella INAIL del D.M. 12 luglio 2000 è un barème di legge per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, cioè per l'indennizzo; le sue regole sono trattate nella guida al danno biologico INAIL.

    Come dichiarare il barème nella relazione

    L'obbligo di dichiarazione precede la sentenza del 2021. Cass. n. 28986/2019, richiamata da Cass. 11724/2021, afferma che il medico legale «resta sempre obbligato ad indicare il criterio adottato per pervenire alla determinazione del grado di invalidità permanente e il barème cui ha fatto riferimento», perché senza queste indicazioni sarebbe preclusa al giudice la possibilità di ripercorrere l'iter logico seguito. Le conseguenze sono concrete, e la pronuncia del 2021 le richiama: è stata cassata per difetto assoluto di motivazione la sentenza che aveva recepito una valutazione priva di riferimento a un barème realmente esistente (Cass. n. 14610/2020), con lo stesso esito quando il barème non era indicato in modo chiaro (Cass. n. 13915/2020); e il controllo del giudice sul grado proposto, alla luce del barème indicato, è legittimo e doveroso (Cass. n. 1282/2019).

    Dichiarare significa rendere la valutazione ripercorribile dal giudice e dai consulenti. La tabella che segue scompone la dichiarazione negli elementi che la Cassazione e la buona pratica SNLG rendono verificabili.

    Elemento Cosa scrivere nella relazione Fondamento
    Barème ed edizione Titolo, autori o ente, edizione, editore Cass. 28986/2019, richiamata da Cass. 11724/2021: obbligo di indicare il barème
    Ragione della scelta L'indicazione del quesito oppure, in sua assenza, i motivi della scelta Cass. 11724/2021: barème scientificamente condiviso e aggiornato, il più autorevole e recente
    Voce applicata Testo della voce e suo riferimento nel barème Cass. 11724/2021: la voce errata è violazione di legge
    Grado e collocazione Valore o range della voce, punto scelto e reperti clinici e strumentali che lo giustificano Cass. 11724/2021: grado fuori range solo per specificità del caso concreto
    Menomazioni non elencate Voce di riferimento e ragionamento per analogia, equivalenza e proporzionalità Buona pratica SNLG 2025, statement 2.1
    Menomazioni plurime Metodo di valutazione globale adottato per le lesioni coesistenti o concorrenti Buona pratica SNLG 2025, statement 2.3
    Criterio complessivo Percorso di evidenza clinica e semeiotica che porta al numero Cass. 28986/2019 (criterio adottato); buona pratica SNLG 2025, statement 2.2

    Quando la menomazione si innesta su uno stato anteriore, alla dichiarazione del barème si aggiunge quella del criterio con cui si stima il danno incrementale, trattato nella guida al calcolo del danno differenziale.

    Una formula da adattare al caso

    La dichiarazione occupa poche righe, purché complete. Una traccia possibile:

    «La valutazione del danno biologico permanente è condotta secondo [barème, autori o ente, edizione, editore], [indicato nel quesito] oppure [adottato in assenza di indicazione nel quesito, in quanto barème più recente e scientificamente condiviso per la fascia 10-100]. La menomazione è ricondotta alla voce [testo della voce, riferimento nel barème], cui il barème attribuisce [valore singolo o range]. Il grado del [n]% è collocato [al valore della voce o nel punto indicato del range] in ragione di [reperti clinici e strumentali che lo sostengono]. [Per le menomazioni non elencate: valutazione per analogia, equivalenza e proporzionalità con la voce indicata. Per le menomazioni plurime: metodo di valutazione globale adottato e sua motivazione.]»

    La struttura stessa del barème spiega perché la collocazione vada motivata. Nella tabella della buona pratica SNLG alcune voci hanno un valore singolo, come la cecità assoluta bilaterale all'85%, altre un range, come la cecità monolaterale al 28-30%. Quando la voce ha un range, il punto scelto al suo interno è una decisione del valutatore e va ancorato ai reperti; quando il valore è singolo, un grado diverso richiede quelle specificità del caso concreto senza le quali, per Cass. 11724/2021, lo scostamento diventa violazione di legge.

    Il banco di prova delle osservazioni

    Il barème può essere oggetto delle osservazioni dei consulenti di parte, e il codice di rito stabilisce dove la scelta va difesa. Per l'art. 195, comma 3, c.p.c. il consulente trasmette la relazione alle parti, ne riceve le osservazioni nel termine fissato dal giudice e deposita «la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse». Se la dichiarazione è completa, la risposta a un rilievo sul barème si scrive richiamando ciò che la relazione contiene già: perché quel barème, perché quella voce, perché quel grado. Se manca, la sintetica valutazione deve ricostruire a posteriori un ragionamento che il giudice avrebbe dovuto poter leggere fin dall'inizio.

    Per il consulente di parte vale lo stesso schema letto dall'altro lato: un rilievo efficace sul barème individua l'edizione superata, la voce non pertinente o il grado fuori dal range, e propone la voce corretta con la sua fonte. Le tecniche di redazione sono nella guida alle osservazioni alla CTU; la struttura complessiva della relazione d'ufficio, dai quesiti alle conclusioni, è in quella su come redigere una CTU medico-legale.

    Dal vuoto normativo a una relazione verificabile

    Finché la tabella menomazioni macropermanenti della lettera a) non sarà adottata, il grado sopra il 9% dipenderà da strumenti di dottrina, e la qualità della relazione si misurerà sulla trasparenza con cui il Medico Legale li dichiara: barème indicato o più aggiornato, voce, range, collocazione motivata, reperti che la sostengono.

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    La scelta del barème e la valutazione restano del Medico Legale anche quando la bozza nasce in Docsy, insieme alla responsabilità della firma: Docsy si occupa della parte compilativa, che oggi sottrae ore al ragionamento. Per scoprire come Docsy può preparare la base documentale delle relazioni del Suo studio e lasciare più tempo alla motivazione del barème, richieda una demo gratuita di Docsy.

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